Riconoscimento Titoli Esteri
Fonte: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/riconoscimento-titoli-esteri
È un provvedimento che attribuisce ad un titolo di studio estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano.
Titoli preuniversitari
I cittadini non comunitari devono rivolgersi:
- per conseguire il diploma di Scuola Media, ai Centro Territoriali Permanenti
- per conseguire il diploma di Scuola Superiore agli Istituti di Istruzione Superiore
I cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein, San Marino), della Confederazione Elvetica (Svizzera) e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, residenti nella Provincia di Torino, per i titoli corrispondenti al diploma di Scuola Media e di Scuola Superiore, devono presentare domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Torino.
Titoli Universitari
Per i titoli corrispondenti ai diplomi di Laurea, è necessario presentare domanda in uno degli atenei torinesi in cui si trova il corrispondente diploma di laurea:
Fonte: Riconoscimento titoli di studio esteri
Scadenza presentazione domanda: 12 aprile 2024
Chi può fare domanda e quando
I cittadini italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno valido per avviare tale procedura, possono presentare domanda di riconoscimento di un titolo accademico estero (laurea estera di I e II livello) allo Sportello Studenti Internazionali esclusivamente tramite la procedura online.
Non sei residente in Italia?
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatico - Consolare italiana competente per territorio per presentare richiesta di riconoscimento allo Sportello Studenti Internazionali. La documentazione da presentare, il periodo in cui è possibile inviare la richiesta e le informazioni di cui prendere visione sono le stesse indicate per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia.
Come fare domanda
- È tuo compito esclusivo scegliere il corso di studi, consultando l’offerta formativa.
- Nel caso individuassi più di un corso di studi affine al tuo percorso estero, puoi presentare domanda di riconoscimento per più di un corso tramite una domanda separata per ogni corso e il pagamento del contributo dovuto per ogni richiesta.
- Per l’anno accademico 2022 - 2023, puoi presentare la richiesta di riconoscimento tra il 18 gennaio e il 6 maggio 2022 tramite la procedura online, allegando la documentazione richiesta:
- Documento d’identità (passaporto per i cittadini non comunitari) ed eventuale codice fiscale e permesso di soggiorno
- Diploma di scuola secondaria superiore:
- se possiedi un diploma di scuola secondaria superiore italiano, è sufficiente un’autocertificazione del titolo di studio;
- o se possiedi un diploma estero: copia autentica del diploma di scuola secondaria superiore estero, con traduzione ufficiale in lingua italiana (non richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti). Nota bene: per l’accesso alla formazione superiore italiana è necessario possedere un titolo di studio conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva. Se possiedi un diploma di scuola secondaria superiore estero conseguito dopo meno di 12 anni di scolarità complessiva (11 o 10 anni), tieni presente che per colmare gli anni di scolarità mancante saranno presi in considerazione certificazioni aggiuntive e complementari secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti, e in particolare dall’Allegato 1. Ciò significa che potranno essere oggetto di riconoscimento soltanto gli eventuali crediti/esami che non siano già stati utilizzati per colmare il requisito minimo per l’ammissione.
- non verranno accettate le richieste di riconoscimento presentate dai candidati che chiedono il riconoscimento per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, in Medicine and surgery e in Odontoiatria e protesi dentaria che non possiedono 12 anni di scolarità (come indicati al punto precedente) + 6 anni di università, in quanto per questi candidati sarebbe impossibile ottenere il riconoscimento totale non possedendo un numero sufficiente di anni di scolarità. Questi candidati sono invitati a partecipare al bando per l’iscrizione ad anni successivi al primo della Scuola di Medicina pubblicato annualmente sul sito della Scuola di Medicina.
- Copia autentica del titolo accademico estero che intendi far riconoscere, con traduzione ufficiale in lingua italiana (non richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola), legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti), attestato di verifica rilasciato da un centro ENIC–NARIC (ad esempio il CIMEA) e una delle seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di valore oppure
- attestato di comparabilità rilasciato da un centro ENIC–NARIC, (ad esempio il CIMEA).
Nel caso in cui il titolo accademico che intendi far riconoscere sia un titolo di II ciclo (ossia una laurea estera di II livello), devi allegare anche il titolo accademico di I ciclo (ossia una laurea estera di I livello), con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola), legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti), dichiarazione di valore o attestato di comparabilità rilasciato da un centro ENIC–NARIC.
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- Copia autentica del piano di studi universitario del titolo accademico estero che intendi far riconoscere, con traduzione ufficiale in lingua italiana (non richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti), contenente il dettaglio degli esami universitari, con i voti e le ore e/o crediti o in alternativa Diploma Supplement munito di legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti).
Nel caso in cui il titolo accademico che intendi far riconoscere sia un titolo di II ciclo (ossia una laurea estera di II livello), devi allegare anche il piano di studi universitario del titolo accademico di I livello (ossia della laurea estera di I livello) munito di traduzione ufficiale in lingua italiana (non richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti), contenente il dettaglio degli esami universitari, con i voti e le ore e/o crediti o in alternativa copia autentica del Diploma Supplement munito di legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero di rilascio dei documenti).
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- Programma ufficiale degli esami sostenuti con timbro e firma dell’università, tradotto fedelmente in lingua italiana dall’originale (non è richiesta una traduzione ufficiale per questo documento, è sufficiente anche una traduzione effettuata direttamente dal richiedente). La traduzione in lingua italiana non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola.
Se la tua università non rilascia questo documento, in alternativa puoi:
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- allegare il programma degli esami scaricabile dal sito internet ufficiale della tua università estera, avendo cura di allegare alla richiesta di riconoscimento anche un file con i link a cui lo Sportello Studenti Internazionali possa verificare tali programmi
- farti inviare scansione dei programmi direttamente dalla tua università e allegare alla richiesta di riconoscimento anche la mail che attesti il ricevimento dei programmi dall’università estera.
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- Nel caso in cui il titolo accademico che intendi far riconoscere sia un titolo di II ciclo (ossia una laurea estera di II livello), eventuale copia della tesi di laurea del titolo di II ciclo, tradotta fedelmente in lingua italiana dall’originale. La traduzione in lingua italiana non è richiesta se il documento originale è redatto in lingua inglese, francese o spagnola. Se il piano di studi del tuo percorso estero non prevedeva il sostenimento di una tesi di laurea, puoi non allegare nulla per questo campo.
- Dichiarazione rilasciata dalla tua università estera attestante il sistema di votazione e la scala di votazione applicati relativi al percorso di studi per il quale chiedi il riconoscimento, corredato di traduzione fedele (non è necessaria una traduzione ufficiale) in lingua italiana. La traduzione in lingua italiana non è necessaria se il documento originale è redatto in lingua inglese, francese o spagnola. Se il sistema di votazione è dettagliato chiaramente all’interno del piano di studi o di altri documenti inseriti all’interno della domanda online non è necessario allegare anche un documento separato.
- Modulo di richiesta riconoscimento titoli esteri (disponibile in formato Word o in formato Open office) debitamente compilato e firmato.
- L’Università si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione qualora necessaria per la valutazione.
- Se la domanda è completa, riceverai istruzioni dallo Sportello Studenti Internazionali per procedere con il pagamento del diritto fisso di 300€ (escluse eventuali commissioni bancarie) e di una marca da bollo da 16€ per ogni richiesta di riconoscimento presentata.
- Se sei titolare di protezione internazionale sei esonerato dal pagamento del contributo, dovrai solo pagare una marca da bollo per ogni richiesta presentata.
- Se la domanda è incompleta, riceverai una mail dallo Sportello Studenti Internazionali con la richiesta di ulteriori documenti o chiarimenti. Una volta integrata la documentazione mancante o forniti i chiarimenti necessari entro la scadenza indicata, riceverai le istruzioni per procedere con il pagamento.
- Completato il pagamento e ricevuta conferma dell’accoglimento della tua domanda, lo Sportello Studenti Internazionali invia tutta la documentazione alla Commissione docente incaricata della valutazione del tuo percorso estero.
- L’esito della procedura di riconoscimento viene comunicata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda all’indirizzo mail del richiedente.
Esito della procedura di riconoscimento
- In caso di riconoscimento totale (equipollenza), ti sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all’estero, dopo il pagamento del contributo per il servizio amministrativo di 200€
- In caso di riconoscimento parziale, hai la possibilità di iscriverti con abbreviazione di corso a un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all’estero. Per i corsi di laurea a numero programmato l’iscrizione può avvenire solo in caso di disponibilità di posti residui rispetto all'anno di ammissione e in seguito al superamento delle prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio interessati, salvo specifiche deroghe previste dai corsi di studio, variabili di anno in anno.
L'esito della richiesta di riconoscimento si riferisce all’anno accademico per il quale hai presentato domanda. Nel caso in cui avessi ottenuto un riconoscimento parziale con proposta di iscrizione con abbreviazione di carriera e avessi deciso di iscriverti, dovrai effettuare l’iscrizione nello stesso anno accademico.
Se sei un cittadino non comunitario residente all’estero e hai ottenuto un riconoscimento parziale, la tua iscrizione con abbreviazione di carriera potrà avvenire solo a seguito dell’espletamento delle procedure di preiscrizione tramite Universitaly e dell’ottenimento del relativo visto per studio.
Contatti Sportello Studenti internazionali
Complesso Aldo Moro, Palazzina D - Via Sant’Ottavio 12, 10124 Torino
Telefono: (+39) 011 6704452
E-mail: [email protected]
Riceve esclusivamente su appuntamento.
Fonte: Procedura per l'ottenimento dell'equipollenza
Scadenza presentazione domanda: 29 aprile 2024
Chi può fare domanda e quando
I laureati europei o non europei residenti in Italia in possesso di un titolo accademico di primo o secondo livello rilasciato da un’Università straniera accreditata/riconosciuta.
Periodo di presentazione della domanda: 29/02/2024 - 29/04/2024
Come fare domanda
- Presenta la domanda e la documentazione di studio necessaria per la valutazione tramite apposita compilazione della domanda online. La registrazione richiede circa 20 minuti, non ci sono limiti di tempo e puoi completarla in più fasi. Dopo esserti registrato, puoi fare il login.
- Inserisci la carriera estera per la quale richiedi il riconoscimento (sezione STUDI COMPIUTI)
- Compila la tabella con i singoli insegnamenti superati, i crediti corrispondenti e il voto ottenuto cliccando sull’icona (≡). I dati inseriti devono corrispondere a quanto indicato nel certificato esami superati rilasciato dalla tua università
- Seleziona “Equivalenza/Equipollenza” (sezione SCEGLI IL PERCORSO)
- Indica la carriera universitaria del Politecnico di Torino corrispondente al titolo per il quale richiedi l’equipollenza. È compito tuo scegliere il corso più affine, consultando l’offerta formativa.
- Non è possibile richiedere l'equipollenza sul corso di studi in Produzione Industriale (Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale -3 anni- e Laurea Magistrale in Ingegneria della Produzione Industriale e dell'Innovazione Tecnologica -2 anni-).Tale corso nasce infatti da una joint venture del Politecnico di Torino con alcune Università europee e prevede un piano di studi specifico che deve essere svolto presso le università partner, pertanto l’ammissione è determinata da specifici accordi e da regole differenti rispetto agli altri corsi offerti dal Politecnico di Torino.
- Allega i documenti necessari, pena l’esclusione della procedura:
- A) per equipollenza sul primo livello: diploma di maturità tradotto in italiano e legalizzato dalla rappresentanza e relativa Dichiarazione di Valore se conseguito all’estero o Attestato di Comparabilità rilasciato dal centro CIMEA.
Tale documento è necessario per verificare che il candidato sia in possesso di un titolo valido per la procedura ovvero un titolo accademico conseguito al termine di un percorso scolastico complessivo di almeno 15 anni (comprendente scuola primaria, secondaria ed università – es. 11 anni pre-universitari + 4 o 12 anni +3) - B) diploma di laurea tradotto in italiano e legalizzato dalla rappresentanza e relativa Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza italiana nel paese in cui è stato rilasciato il titolo o Attestato di Comparabilità rilasciato dal centro CIMEA
- C) certificato esami superati (Transcript of Records) con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è necessaria per i certificati originali in inglese, francese o spagnolo). Tale certificato deve includere informazioni sul sistema di votazione applicato dall'università estera (voto minimo e massimo per il superamento di ciascun esame, peso dei crediti ecc.). Se questa informazione non fosse disponibile nel certificato esami, dovrai allegare una dichiarazione ufficiale dell’università estera che contenga le suddette informazioni
- D) titolo e abstract della tesi di laurea in lingua italiana o inglese (entrambi i documenti devono essere inclusi in un unico pdf)
- E) programmi dei corsi ufficiali con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è necessaria per i certificati originali in inglese, francese o spagnolo) di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico straniero timbrati dall'università con tutti i dettagli utili per esprimere la valutazione di equipollenza quali: durata in ore del corso, modalità di erogazione della didattica, modalità di verifica a fine corso, scala di valutazione adottata. Il “programma dei corsi” potrà essere accettato senza timbro e firma ufficiale dell’università solo nel caso in cui si tratti di un file formato pdf scaricabile direttamente dal sito web dell’università di provenienza e con link al sito web funzionante
- F) carta d’identità, passaporto e/o permesso di soggiorno (se già residente in Italia)
- Tutta la documentazione di cui ai punti A), B) dovrà essere tradotta in italiano e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente.
- A) per equipollenza sul primo livello: diploma di maturità tradotto in italiano e legalizzato dalla rappresentanza e relativa Dichiarazione di Valore se conseguito all’estero o Attestato di Comparabilità rilasciato dal centro CIMEA.
- Nel caso tu disponga del Diploma Supplement nel contesto dello spazio europeo dell’istruzione superiore, sei esonerato dal presentare:
- la Dichiarazione di valore
- il Certificato esami superati
- la traduzione del diploma di laurea
- NB: dovrai comunque allegare l’originale del Diploma di Laurea.
- Finalizza il pagamento pari a 60€ (in nessun caso l’importo è rimborsabile)
- Invia la domanda (sezione RIEPILOGO E CONFERMA)
Procedura di valutazione
- Valutazione formale preliminare da parte dell’Ufficio Mobilità Incoming (entro 30 giorni dalla domanda)
- In caso di risposta affermativa, valutazione da parte della commissione accademica preposta alla valutazione (entro 90 giorni)
- Esito pubblicato nella sezione valutazioni della domanda online:
- In caso di esito positivo: rilascio del “certificato di equipollenza” dopo avere effettuato il pagamento di un contributo di € 116,00 (ATTENZIONE: in nessun caso l'importo è rimborsabile), comprensivo del costo della marca da bollo da € 16,00 (ulteriori dettagli saranno inviati via posta elettronica all’interessato). Per le comunicazioni l’Ateneo utilizzerà l’indirizzo e-mail specificato nell'application. Le modalità di ritiro del certificato di equipollenza verranno comunicate via e-mail
- In caso di esito negativo: comunicazione delle motivazioni di non accettazione.
Contatti Ufficio Mobilità Incoming
L' Ufficio Mobilità - Incoming si trova nella sede principale del Politecnico di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi 24 piano terra.
COME CONTATTARLI
- Servizio di Ticketing disponibile dal lunedì al venerdì:
- Se sei già registrato su Apply@Polito con la tua username (FXXXXXX) devi contattarci tramite la sezione FAQ / TICKET della tua application.
- Se non sei ancora registrato segui le istruzioni indicate di seguito:
- apri il link https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/index.html, seleziona STUDENTI CON TITOLO ESTERO e clicca su UTENTI ESTERNI OSPITI.
- cerca l’argomento di tuo interesse nelle FAQ e, se non trovi la risposta alla tua domanda, apri un ticket.
- Sportello Virtuale: è possibile richiedere un appuntamento per una videochiamata tramite il servizio Ticketing.
- Ricevimento allo sportello previa prenotazione: nel caso in cui non fosse possibile risolvere il tema di tuo interesse attraverso i canali sopracitati, è possibile prenotare un appuntamento in presenza presso gli sportelli dell’Ufficio Mobilità Incoming tramite il tool "Prenotazioni" della propria pagina personale.
Per il contenimento del contagio del COVID-19, l’accesso alle sedi del Politecnico è consentito solo previa prenotazione (https://www.coronavirus.polito.it/).
È un’attestazione formale mediante la quale l’autorità competente compie una valutazione sintetica del titolo di studio estero, stabilendo una corrispondenza di livello e il riconoscimento per determinati fini, senza conferire valore legale al titolo. Gli effetti giuridici hanno valore solo per lo scopo per cui viene richiesto.
In Italia, esistono diverse procedure in base allo scopo per il riconoscimento.
Riconoscimento accademico
Per iscriversi o proseguire gli studi in un’università italiana, deve essere richiesto all’Università in cui ci si vuole iscrivere. Per quanto riguarda gli atenei torinesi:
- Riconoscimento titoli di studio esteri - Università degli Studi di Torino [Equipollenza Titoli]
- Riconoscimento di un titolo estero - Politecnico di Torino [Equipollenza Titoli]
Riconoscimento non accademico
Per partecipare ai concorsi pubblici, ha validità per il singolo concorso per cui si richiede il riconoscimento.
È necessario compilare l’apposito modulo, in cui sono indicati i documenti necessari e gli Uffici Competenti a cui inviare la domanda.
Tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca.
L’ente responsabile per questa procedura è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità (Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, e-mail: [email protected], Posta certificata: [email protected])
È possibile scaricare il Modulo per la richiesta dell’equivalenza del titolo di studio stranieri a carattere accademico e compilarlo, obbligatoriamente, in stampatello.
Documenti richiesti:
- Fotocopia documento di identità
- Fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare
- Copia autentica del titolo studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una Autocertificazione ai sensi dell’Art. 46-lettera l, m,n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto (4) e legalizzato (5) con allegata dichiarazione di valore;(6)
- copia autentica tradotta e legalizzata, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione (che viene rilasciata dall’Università)
- copia Permesso di Soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE)
(4) Sono "traduzioni ufficiali" quelle (fonte Ministero Affari Esteri):
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato
(5) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco.
Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille).
Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell’Aia solo se:
A) l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
oppure
B) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)
(6) La dichiarazione di valore è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi
È possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Le amministrazioni italiane possono valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.
L’amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MIUR.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per le selezioni pubbliche di personale non dipendente. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
Riconoscimento professionale
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
- professioni "non-regolamentate" dalla legge
- professioni "regolamentate" dalla legge
Sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri.
Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista - strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.
Può essere utile allegare alla qualifica un documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero: questo potrà facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.
sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:
- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria, che prevede il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, i decreti con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.
Per esercitare in Italia una delle professioni regolamentate, è necessario inviare il Modulo di richiesta per informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali via e-mail a [email protected]
Per maggiori informazioni: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/centro-di-assistenza-per-il-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali/
Di seguito vengono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le relative professioni di loro competenza (elenco non esaustivo).
Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti
Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
Professioni: Allergologia e immunologia clinica; Anatomia patologica; Biologo; Chimico; Dermatologia e venereologia; Dietista; Educatore professionale; Ematologia; Farmacista; Fisioterapista; Geriatria; Igienista dentale; Infermiere (pediatrico); Logopedista; Medico/Medico Specialista; Medico veterinario; Neurologia; Odontoiatra; Operatore socio-sanitario; Ostetrica; Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Radioterapia; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
Ministero della Giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
Professioni: Agronomo e forestale junior; Agrotecnico; Assistente sociale; Assistente sociale specialista; Attuario; Attuario junior; Avvocato; Biotecnologo agrario; Dottore agronomo e dottore forestale; Dottore commercialista; Esperto contabile; Geologo; Geometra; Giornalista; Ingegnere (civile e ambientale (junior), dell'informazione (junior), industriale (junior); Mediatore; Perito agrario; Perito industriale; Ragioniere; Tecnologo alimentare; Zoonomo.
Ministero dell'Istruzione
https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente
Professioni: Docente di istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado; Docente di scuola primaria; Docente di scuola dell'infanzia; Educatore dei servizi educativi dell'infanzia.
Ministero dell'Università e della Ricerca
https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti
Professioni: Architetto Junior; Architetto; Conservatore dei beni architettonici e ambientali; Paesaggista; Pianificatore junior; Panificatore territoriale; Ricercatore presso università ed enti di ricerca.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Professioni: Conduttore di impianti termici; Conduttore di generatore di vapore di I - II - III - IV grado; Consulente di lavoro; Estetista.
Ministero dello Sviluppo Economico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
Professioni: Acconciatore; Agente di affari in mediazione/agente immobiliare; Agente di affari in mediazione (escluse attività immobiliari); Agente e rappresentante di commercio; Attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti; Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; Autoriparatore; Consulente in proprietà industriale; Impiantista; Mediatore marittimo; Spedizioniere; Tinto lavanderia; Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.).
Ministero dell'Interno
https://www.poliziadistato.it/articolo/4075db7e78cd31e0162111238
Professioni: Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; Guardia particolare giurata; Investigatore privato/informatore commerciale dipendente; Steward- Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo; Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali; Titolare di istituto di vigilanza privata.
Ministero del turismo
https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/
Professioni: Accompagnatore turistico; Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo; Guida turistica.
Ministero della cultura
https://professionisti.beniculturali.it/17/riconoscimento-qualifiche-estere
Professioni: Restauro di beni culturali; Tecnico del restauro dei beni culturali.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Professioni: Assistente bagnante; Insegnante di autoscuola; Istruttore di autoscuola; Marittimi - iscritti alla 3° categoria della gente di mare - Personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, le autonomie
Professioni: Accompagnatore di media montagna; Guida Alpina; Guida vulcanologica; Maestro di sci.
Riconoscimento titoli dei rifugiati
Sono presenti i seguenti servizi in tema di riconoscimento dei titoli dei rifugiati:
- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria.
- Il CIMEA, tramite il proprio servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere - Diplome - produce gratuitamente “Attestati di comparabilità” di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti. Per accedere al servizio registrati qui.
- Il CIMEA ha promosso e attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR): una rete informale di esperti del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di istruzione e formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.
- Il CIMEA ha attivato nel 2017 la procedura del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati, che attraverso lo sviluppo di una procedura innovativa di riconoscimento consente di valutare le qualifiche dei titolari di protezione internazionale anche nei casi di documentazione frammentaria o del tutto assente. Essendo attualmente attivo in Italia il progetto EQPR, si invita a considerare quest’ultimo in caso di necessità di valutazione di titoli di rifugiati con scarsa o assente documentazione.
- Il CIMEA partecipa a diversi progetti internazionali che hanno un focus sul riconoscimento dei titoli dei rifugiati.
Per maggiori informazioni e approfondimenti, si consulti la seguente pagina del sito ENIC-NARIC: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.
Programma Extra-Titoli
Per i residenti in Piemonte, è disponibile lo sportello che offre orientamento e informazioni sui percorsi di valorizzazione in Italia dei Titoli di Studio, delle Qualifiche Professionali e delle competenze formali e non formali maturate all’estero.
Gli sportelli attivi sono presenti a Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.
Sono disponibili colloqui online per tutte le altre province.
È possibile chiamare il numero telefonico 3208251188 attivo lunedì dalle 14:00 alle 18:00, unicamente per ricevere informazioni telefoniche a causa dell’altissimo numero di richieste.