Per partecipare ai concorsi pubblici, ha validità per il singolo concorso per cui si richiede il riconoscimento.
È necessario compilare l’apposito modulo, in cui sono indicati i documenti necessari e gli Uffici Competenti a cui inviare la domanda.
Tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca.
L’ente responsabile per questa procedura è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità (Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, e-mail: [email protected], Posta certificata: [email protected])
È possibile scaricare il Modulo per la richiesta dell’equivalenza del titolo di studio stranieri a carattere accademico e compilarlo, obbligatoriamente, in stampatello.
Documenti richiesti:
- Fotocopia documento di identità
- Fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare
- Copia autentica del titolo studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una Autocertificazione ai sensi dell’Art. 46-lettera l, m,n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto (4) e legalizzato (5) con allegata dichiarazione di valore;(6)
- copia autentica tradotta e legalizzata, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione (che viene rilasciata dall’Università)
- copia Permesso di Soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE)
(4) Sono "traduzioni ufficiali" quelle (fonte Ministero Affari Esteri):
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato
(5) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco.
Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille).
Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell’Aia solo se:
A) l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
oppure
B) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)
(6) La dichiarazione di valore è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi
È possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Le amministrazioni italiane possono valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.
L’amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MIUR.
È possibile far valutare titoli di studio esteri per le selezioni pubbliche di personale non dipendente. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.